Art. 1 · Istituzione dell’agenzia

Art. 1

Istituzione dell’agenzia

In vigore dal 14 dic 2007
Istituzione dell’agenzia 1.   È istituita un’agenzia esecutiva (di seguito denominata «l’agenzia») per la gestione delle attività comunitarie nel settore della ricerca, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003. 2.   L’agenzia è denominata Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:37(1):oj#art-1