Art. 4

In vigore dal 11 dic 2007
La presente decisione si applica a decorrere dal 15 febbraio 2008. Tuttavia i punti II.2.5 del modello di certificato per pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e II.2.4 del modello di certificato per pulcini di un giorno diversi dai ratiti, di cui all’allegato I della decisione 2006/696/CE modificata dalla presente decisione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 se il pollame riproduttore o i pulcini di un giorno sono destinati solo alla produzione di carne.
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