Art. 3

In vigore dal 11 dic 2007
Le partite di pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, di pulcini di un giorno diversi dai ratiti e di uova da cova di pollame diverso dai ratiti per cui sono stati rilasciati certificati veterinari in conformità con la decisione 2006/696/CE, nella versione in vigore prima della data di applicazione della presente decisione, possono essere importate nella Comunità per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di data di attuazione della presente decisione.
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