Art. 4
Scambio spontaneo di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni
In vigore dal 6 dic 2007
Scambio spontaneo di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni
1. Gli uffici per il recupero dei beni o altre autorità incaricate di facilitare il reperimento e l’identificazione dei proventi di reato possono, entro i limiti imposti dal diritto nazionale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta, scambiare informazioni che ritengono necessarie per l’esecuzione dei compiti di un altro ufficio per il recupero dei beni in conformità delle finalità enunciate all’, paragrafo 1.
2. Allo scambio di informazioni di cui al presente articolo si applica, per analogia, l’.
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