Art. 2

Cooperazione tra uffici per il recupero dei beni

In vigore dal 6 dic 2007
Cooperazione tra uffici per il recupero dei beni 1.   Gli Stati membri assicurano che i loro uffici per il recupero dei beni cooperino l’un l’altro ai fini di cui all’, paragrafo 1, scambiandosi informazioni e migliori pratiche, sia su richiesta che spontaneamente. 2.   Gli Stati membri assicurano che questa cooperazione non sia ostacolata dallo statuto degli uffici per il recupero dei beni secondo la normativa nazionale, sia che tali Uffici facciano parte di un’autorità amministrativa, di un’autorità incaricata dell’applicazione della legge o di un’autorità giudiziaria.
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