Art. 2
In vigore dal 30 ott 2007
1. I seguenti prodotti possono solo essere immessi sul mercato nazionale o utilizzati per un’ulteriore trasformazione negli stabilimenti elencati nell’allegato:
a)
i prodotti provenienti dagli stabilimenti elencati nell’allegato;
b)
i prodotti provenienti dagli stabilimenti integrati per la carne e il latte, una parte dei quali è elencata nell’allegato.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono recare un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. La Bulgaria notifica i bolli sanitari o i marchi di identificazione utilizzati per i prodotti di cui al paragrafo 1 alla Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.
Storico versioni
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