Art. 1

In vigore dal 30 ott 2007
I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II, e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III, e sezione V, capitolo I, non si applicano agli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione fino al 31 dicembre 2009.
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