Art. 1
In vigore dal 30 ott 2007
I requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II, e al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione I, capitoli II e III, sezione II, capitoli II e III, e sezione V, capitolo I, non si applicano agli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione fino al 31 dicembre 2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:716:oj#art-1