Art. 2
In vigore dal 30 ott 2007
1. Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Germania presenta alla Commissione l’elenco completo delle navi selezionate per i piani di campionamento connessi al programma rafforzato di presenza di osservatori di cui all’.
2. Solo le navi selezionate per i piani di campionamento e che hanno partecipato fino alla fine al programma rafforzato di presenza di osservatori di cui all’ beneficeranno dell’assegnazione di giorni aggiuntivi secondo quanto stabilito nello stesso articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:707:oj#art-2