Art. 1

In vigore dal 30 ott 2007
Per le navi battenti bandiera della Germania che partecipano al programma rafforzato di presenza di osservatori presentato alla Commissione il 1o marzo 2007, il numero massimo di giorni in cui tali navi possono trovarsi in una delle zone geografiche definite al punto 2.1 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, indicato nella tabella I di detto allegato, è aumentato di tre giorni per le navi aventi a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 di detto allegato.
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Art. 1 Decisione (UE) 2007/707 — Testo vigente | Portale Normativo