Art. 2
In vigore dal 27 ott 2007
Le importazioni dei prodotti di cui all’ sono autorizzate dal territorio di cui all’allegato II della presente decisione a condizione che nel certificato d’importazione che accompagna le partite dei prodotti sia:
a)
chiaramente indicato che provengono dal territorio di codice «CA-1» in cui l’assenza dell’influenza aviaria deve essere certificata;
b)
riportata la dicitura «Questa partita è conforme alla decisione 2007/693/CE della Commissione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:693:oj#art-2