Art. 2

In vigore dal 27 ott 2007
Le importazioni dei prodotti di cui all’ sono autorizzate dal territorio di cui all’allegato II della presente decisione a condizione che nel certificato d’importazione che accompagna le partite dei prodotti sia: a) chiaramente indicato che provengono dal territorio di codice «CA-1» in cui l’assenza dell’influenza aviaria deve essere certificata; b) riportata la dicitura «Questa partita è conforme alla decisione 2007/693/CE della Commissione».
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