Art. 1
In vigore dal 27 ott 2007
Gli Stati membri sospendono le importazioni dei seguenti prodotti dal territorio del Canada di cui all’allegato I della presente decisione:
a)
pollame, uova da cova e pulcini di un giorno quali definiti all’, lettere a), b) e c), della decisione 2006/696/CE;
b)
carni quali definite all’, lettera j), della decisione 2006/696/CE;
c)
preparazioni di carni e prodotti a base di carne quali definiti ai punti 1.15 e 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e che consistono di o contengono carni di cui alla lettera b);
d)
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle specie di cui alla lettera a);
e)
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatile.
Storico versioni
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