Art. 2

In vigore dal 26 set 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo del 2006 e a depositare la dichiarazione di competenza acclusa alla presente decisione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, a norma dell’articolo 36, paragrafi 1 e 3, dell’accordo del 2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:648:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo