Art. 2
In vigore dal 26 set 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo del 2006 e a depositare la dichiarazione di competenza acclusa alla presente decisione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, a norma dell’articolo 36, paragrafi 1 e 3, dell’accordo del 2006.
Storico versioni
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