Art. 3
Obiettivi specifici
In vigore dal 25 set 2007
Obiettivi specifici
Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:
a)
promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile allo scopo di:
i)
garantire la certezza del diritto e migliorare l’accesso alla giustizia;
ii)
promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni nelle controversie civili e commerciali;
iii)
rimuovere gli ostacoli ai contenziosi transfrontalieri creati dalle disparità legislative e procedurali in materia civile e promuovere, a tal fine, la necessaria compatibilità delle legislazioni;
iv)
garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione;
b)
migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell’esperienza e delle migliori prassi;
c)
assicurare che gli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati;
d)
migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l’accesso alla giustizia;
e)
promuovere la formazione degli operatori della giustizia sul diritto comunitario e dell’Unione;
f)
valutare le condizioni generali necessarie per rafforzare la reciproca fiducia, nel pieno rispetto dell’indipendenza della magistratura;
g)
agevolare il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio (15).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:1149:oj#art-3