Art. 3 · Obiettivi specifici

Art. 3

Obiettivi specifici

In vigore dal 25 set 2007
Obiettivi specifici Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici: a) promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile allo scopo di: i) garantire la certezza del diritto e migliorare l’accesso alla giustizia; ii) promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni nelle controversie civili e commerciali; iii) rimuovere gli ostacoli ai contenziosi transfrontalieri creati dalle disparità legislative e procedurali in materia civile e promuovere, a tal fine, la necessaria compatibilità delle legislazioni; iv) garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione; b) migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell’esperienza e delle migliori prassi; c) assicurare che gli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati; d) migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l’accesso alla giustizia; e) promuovere la formazione degli operatori della giustizia sul diritto comunitario e dell’Unione; f) valutare le condizioni generali necessarie per rafforzare la reciproca fiducia, nel pieno rispetto dell’indipendenza della magistratura; g) agevolare il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio (15).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:1149:oj#art-3