Art. 4

In vigore dal 20 set 2007
Durante il periodo di moratoria di cui all’ gli Stati membri provvedono affinché: — si presti particolare attenzione all’esposizione alimentare dei consumatori all’1,3-dicloropropene e ai suoi metaboliti, in vista di future revisioni dei limiti massimi dei residui stabiliti a livello comunitario, — l’applicazione dei prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene sia effettuata solo da utilizzatori professionali, — vengano imposte misure di attenuazione dei rischi per garantire la protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità e affinché vengano avviati programmi di monitoraggio per verificare la possibile contaminazione delle acque sotterranee in zone vulnerabili. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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