Art. 3

In vigore dal 20 set 2007
a) Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e scade entro il 20 marzo 2009; b) Il periodo di cui alla lettera a) è soggetto a riesame e può essere prorogato per un massimo di altri 18 mesi alla luce di eventuali nuovi dati sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il riesame tiene conto della possibile incidenza che la revoca delle attuali autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene produce sugli usi critici previsti per il bromuro di metile dal protocollo di Montreal.
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