Art. 3
Misure volte a ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità
In vigore dal 28 ago 2007
Misure volte a ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità
1. Gli Stati membri adottano misure concrete e appropriate al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità dai volatili che vivono allo stato selvatico ad altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti, tenendo conto dei criteri e dei fattori di rischio di cui all'allegato I.
2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora si manifesti un focolaio nel pollame in uno stesso Stato membro, in uno Stato membro vicino o in un paese terzo che possa rappresentare un rischio per lo stato sanitario di altri volatili in cattività custoditi in giardini zoologici o in organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
3. In funzione della specifica situazione epidemiologica, le misure di cui al paragrafo 1 sono destinate, in particolare, a prevenire ogni contatto diretto o indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e altri volatili custoditi nei giardini zoologici e negli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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