Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 ago 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni: a) le definizioni di cui all’ della direttiva 2005/94/CE; b) la definizione di «giardino zoologico» cui all’ della direttiva 1999/22/CE; c) la definizione di «organismo, istituto e centro ufficialmente riconosciuto» di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.
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