Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 ago 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:
a)
le definizioni di cui all’ della direttiva 2005/94/CE;
b)
la definizione di «giardino zoologico» cui all’ della direttiva 1999/22/CE;
c)
la definizione di «organismo, istituto e centro ufficialmente riconosciuto» di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:598:oj#art-2