Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 ago 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) per «pollame da cortile» si intendono polli, tacchini e altre specie appartenenti all’ordine dei galliformi e anatre, oche e altre specie appartenenti all’ordine degli anseriformi tenuti dai loro proprietari: i) per loro proprio uso e consumo; oppure ii) come animali da compagnia. b) «biologico» e «allevato all’aperto» significa: i) galline ovaiole secondo la definizione dell’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/74/CE (8); e ii) che hanno accesso ad uno spazio aperto.
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