Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 ago 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2005/94/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
per «pollame da cortile» si intendono polli, tacchini e altre specie appartenenti all’ordine dei galliformi e anatre, oche e altre specie appartenenti all’ordine degli anseriformi tenuti dai loro proprietari:
i)
per loro proprio uso e consumo; oppure
ii)
come animali da compagnia.
b)
«biologico» e «allevato all’aperto» significa:
i)
galline ovaiole secondo la definizione dell’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/74/CE (8); e
ii)
che hanno accesso ad uno spazio aperto.
Storico versioni
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Proeli:dec:2007:590:oj#art-2