Art. 5
In vigore dal 7 ago 2007
1. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili nell'ambito della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2006.
2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:605:oj#art-5