Art. 2

In vigore dal 7 ago 2007
Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca, quali indicate nell'allegato I, possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % delle spese ammissibili per il programma minimo di cui all' del regolamento (CE) n. 1543/2000.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/605 — Testo vigente | Portale Normativo