Art. 2
Credito infragiornaliero
In vigore dal 24 lug 2007
Credito infragiornaliero
1. La BCE può concedere credito infragiornaliero in linea con la presente decisione esclusivamente a una clientela composta da organizzazioni europee o internazionali attraverso scoperti sul conto/sui conti di tale clientela. Gli scoperti di conto non possono eccedere, in alcun momento della giornata, l’ammontare definito nel contratto con la clientela per ciascuno dei conti. Il credito infragiornaliero concesso dalla BCE resta limitato alla giornata in questione, senza alcuna possibilità di essere trasformato in credito overnight.
2. Qualunque concessione di credito infragiornaliero da parte della BCE è effettuata nel rispetto delle regole relative alla concessione di credito infragiornaliero contenute nell’allegato III dell’indirizzo BCE/2007/2.
Storico versioni
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