Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 24 lug 2007
Ambito di applicazione
1. TARGET2-BCE può solo:
a)
elaborare pagamenti propri della BCE;
b)
elaborare pagamenti della clientela della BCE; e
c)
fornire servizi di regolamento a organismi di compensazione e regolamento, ivi compresi soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un’autorità competente e che il loro accesso a TARGET2-BCE sia stato approvato dal consiglio direttivo.
2. La BCE può accettare quale clientela solo banche centrali e organizzazioni europee e internazionali.
Storico versioni
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