Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 lug 2007
Ambito di applicazione 1.   TARGET2-BCE può solo: a) elaborare pagamenti propri della BCE; b) elaborare pagamenti della clientela della BCE; e c) fornire servizi di regolamento a organismi di compensazione e regolamento, ivi compresi soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un’autorità competente e che il loro accesso a TARGET2-BCE sia stato approvato dal consiglio direttivo. 2.   La BCE può accettare quale clientela solo banche centrali e organizzazioni europee e internazionali.
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Ambito di applicazione (Art. 1 Decisione (UE) 2007/7) — Testo vigente | Portale Normativo