Art. 11

In vigore dal 23 lug 2007
Il presente protocollo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Entro tre mesi dalla sigla del presente protocollo, la Comunità trasmette al Cile le versioni in lingua bulgara e rumena dell’accordo. Subordinatamente all'entrata in vigore del presente protocollo, le nuove versioni linguistiche fanno fede alle stesse condizioni delle versioni redatte nelle attuali lingue dell'accordo.
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Art. 11 Decisione (UE) 2007/611 — Testo vigente | Portale Normativo