Art. 10

In vigore dal 23 lug 2007
1.   Il presente protocollo è concluso dalla Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dal Cile, secondo le rispettive procedure interne. 2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la Comunità e il Cile convengono di applicare gli del presente protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2007. 4.   Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente protocollo. 5.   Laddove una disposizione del presente protocollo è applicata dalle parti contraenti in attesa dell'entrata in vigore di quest'ultimo, qualsiasi riferimento, contenuto nella disposizione, alla data di entrata in vigore del presente protocollo è interpretato come un riferimento alla data a decorrere dalla quale le parti convengono di applicare tale disposizione, conformemente al paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:611:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo