Art. 1

In vigore dal 23 lug 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, i seguenti accordi, fatta salva la loro eventuale conclusione in una data successiva: — accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, — accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria, — accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania, — protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, — protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
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