Art. 1
In vigore dal 23 lug 2007
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, i seguenti accordi, fatta salva la loro eventuale conclusione in una data successiva:
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accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo,
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accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria,
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accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania,
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protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea,
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protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
Storico versioni
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