Art. 7

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

In vigore dal 19 lug 2007
Raccolta dei dati, valutazione e relazioni 1.   L’autorità competente che redige la relazione nazionale annuale ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE deve raccogliere e valutare i risultati del campionamento e le analisi sulla diffusione della salmonella e del campylobacter effettuati ai sensi dell’ della presente decisione e comunicare alla Commissione, entro e non oltre il 28 febbraio 2009, i dati necessari e la loro valutazione effettuata dallo Stato membro pertinente. Ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE, i risultati dalla prova di resistenza antimicrobica vanno comunicati entro la fine di maggio 2009 nell’ambito della relazione annuale. 2.   La Commissione trasmette all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, perché li esamini, i risultati ottenuti con l’indagine nonché i dati aggregati nazionali e la valutazione che ne danno gli Stati membri. Gli Stati membri devono approvare preventivamente un uso dei dati da essi presentati per fini diversi da quelli dell’indagine. 3.   I risultati e i dati nazionali aggregati vanno pubblicati salvaguardandone la riservatezza.
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Raccolta dei dati, valutazione e relazioni (Art. 7 Decisione (UE) 2007/516) — Testo vigente | Portale Normativo