Art. 6
Importi massimi rimborsabili
In vigore dal 19 lug 2007
Importi massimi rimborsabili
L’importo massimo del contributo finanziario comunitario a favore delle spese rimborsabili di analisi e campionamento sostenute dagli Stati membri nel quadro dell’indagine non sarà superiore a:
a)
20 EUR per ogni prova d’individuazione del campylobacter e della salmonella spp;
b)
30 EUR per ogni conferma, speciazione e conteggio degli isolati di campylobacter spp. e per la sierotipizzazione degli isolati di salmonella spp.;
c)
30 EUR per la prova di resistenza antimicrobica degli isolati di campylobacter provenienti da branchi di polli da ingrasso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:516:oj#art-6