Art. 6

Importi massimi rimborsabili

In vigore dal 19 lug 2007
Importi massimi rimborsabili L’importo massimo del contributo finanziario comunitario a favore delle spese rimborsabili di analisi e campionamento sostenute dagli Stati membri nel quadro dell’indagine non sarà superiore a: a) 20 EUR per ogni prova d’individuazione del campylobacter e della salmonella spp; b) 30 EUR per ogni conferma, speciazione e conteggio degli isolati di campylobacter spp. e per la sierotipizzazione degli isolati di salmonella spp.; c) 30 EUR per la prova di resistenza antimicrobica degli isolati di campylobacter provenienti da branchi di polli da ingrasso.
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