Art. 51

Preparazione dei programmi annuali per il 2007 e per il 2008

In vigore dal 25 giu 2007
Preparazione dei programmi annuali per il 2007 e per il 2008 1.   In deroga all', nell'esercizio finanziario 2007 e 2008 l'attuazione ha il seguente calendario: a) entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007; b) entro il 1o dicembre 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di programma annuale per il 2007; c) entro il 1o marzo 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma annuale per il 2008. 2.   Per quanto riguarda il programma annuale per il 2007 le spese effettivamente sostenute nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione della decisione di finanziamento che approva il programma annuale dello Stato membro interessato possono beneficiare del sostegno del Fondo. 3.   Per consentire l'adozione nel 2008 delle decisioni di finanziamento che approvano il programma annuale per il 2007, un impegno di bilancio comunitario è assunto dalla Commissione per l'esercizio 2007 sulla base della stima dell'importo che sarà attribuito agli Stati membri, secondo i calcoli di cui all'.
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