Art. 1

In vigore dal 18 giu 2007
La decisione 2002/499/CE è così modificata: 1) Nel primo e nel secondo paragrafo dell’, «2008» è sostituito da «2010». 2) L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all’ ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi: Vegetali Periodo Chamaecyparis: dall’1.6.2004 al 31.12.2010 Juniperus: dall’1.11.2004 al 31.3.2005 dall’1.11.2005 al 31.3.2006 dall’1.11.2006 al 31.3.2007 dall’1.11.2007 al 31.3.2008 dall’1.11.2008 al 31.3.2009 dall’1.11.2009 al 31.3.2010 Pinus: dall’1.6.2004 al 31.12.2010»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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