Art. 1
In vigore dal 18 giu 2007
La decisione 2002/499/CE è così modificata:
1)
Nel primo e nel secondo paragrafo dell’, «2008» è sostituito da «2010».
2)
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Gli Stati membri possono applicare le deroghe di cui all’ ai vegetali importati nella Comunità nei seguenti periodi:
Vegetali
Periodo
Chamaecyparis:
dall’1.6.2004 al 31.12.2010
Juniperus:
dall’1.11.2004 al 31.3.2005
dall’1.11.2005 al 31.3.2006
dall’1.11.2006 al 31.3.2007
dall’1.11.2007 al 31.3.2008
dall’1.11.2008 al 31.3.2009
dall’1.11.2009 al 31.3.2010
Pinus:
dall’1.6.2004 al 31.12.2010»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:432:oj#art-1