Art. 68

Modifica delle disposizioni dell’acquis di Schengen

In vigore dal 12 giu 2007
Modifica delle disposizioni dell’acquis di Schengen 1.   Per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato UE, la presente decisione sostituisce, alla data di cui all’, paragrafo 2, le disposizioni degli e da 92 a 119 della convenzione di Schengen, salvo l’articolo 102 bis. 2.   Per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato UE, la presente decisione sostituisce, alla data di cui all’, paragrafo 2, le seguenti disposizioni dell’acquis di Schengen che attuano quegli articoli (20): a) decisione del comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all’installazione e al funzionamento del sistema d’informazione Schengen (C.SIS) [SCH/Com-ex (93) 16]; b) decisione del comitato esecutivo, del 7 ottobre 1997, riguardante l’evoluzione del SIS [SCH/Com-ex (97) 24]; c) decisione del comitato esecutivo, del 15 dicembre 1997, riguardante la modifica del regolamento finanziario C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35]; d) decisione del comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante il C.SIS con 15/18 collegamenti [SCH/Com-ex (98) 11]; e) decisione del comitato esecutivo, del 25 aprile 1997, relativa all’aggiudicazione dello studio preliminare del SIS II [SCH/Com-ex (97) 2, rev. 2]; f) decisione del comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i costi d’installazione del C.SIS [SCH/Com-ex (99) 4]; g) decisione del comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l’aggiornamento del manuale Sirene [SCH/Com-ex (99) 5]; h) dichiarazione del comitato esecutivo, del 18 aprile 1996, relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex (96) decl. 5]; i) dichiarazione del comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante la struttura del SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.]; j) decisione del comitato esecutivo, del 7 ottobre 1997, riguardante il contributo della Norvegia e dell’Islanda alle spese d’installazione e di funzionamento del C.SIS [SCH/Com-ex (97) 18]. 3.   Per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato UE, i riferimenti agli articoli della convenzione di Schengen così sostituiti e alle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen che li attuano si intendono fatti alla presente decisione.
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Modifica delle disposizioni dell’acquis di Schengen (Art. 68 Decisione (UE) 2007/533) — Testo vigente | Portale Normativo