Art. 64

Responsabilità

In vigore dal 12 giu 2007
Responsabilità 1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla propria legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all’uso dell’N.SIS II. La disposizione si applica anche quando i danni sono stati causati dallo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito. 2.   Se lo Stato membro avverso il quale è promossa un’azione non è lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, quest’ultimo è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che l’uso dei dati da parte dello Stato membro che ha chiesto il rimborso violi la presente decisione. 3.   Se l’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dalla presente decisione causa danni al SIS II, tale Stato membro ne risponde, a meno che e nella misura in cui l’organo di gestione o un altro Stato membro partecipanti al SIS II non abbiano omesso di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare tali danni o a minimizzarne gli effetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:533:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità (Art. 64 Decisione (UE) 2007/533) — Testo vigente | Portale Normativo