Art. 2

Raccolta e analisi degli isolati

In vigore dal 12 giu 2007
Raccolta e analisi degli isolati La raccolta di isolati di Salmonella spp. di cui all’ e la relativa analisi vanno eseguite dall’autorità competente oppure sotto la sua sorveglianza, conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato.
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