Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 12 giu 2007
Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione stabilisce regole dettagliate per il monitoraggio della resistenza antimicrobica da effettuare negli Stati membri in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3 e dell’allegato II, lettera B, della direttiva 2003/99/CE. Il suo campo di applicazione comprende la Salmonella spp. nei polli (Gallus gallus), nei tacchini e nei suini da macello, fatto salvo il monitoraggio supplementare della resistenza antimicrobica conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.
Storico versioni
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