Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 8 giu 2007
Funzionamento 1.   La Commissione nomina il presidente del gruppo. 2.   Il rappresentante della Commissione può invitare, ove sia utile e/o necessario, esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi. 3.   Non possono essere divulgate le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo, qualora la Commissione ne precisi la natura riservata. 4.   Il gruppo si riunisce di norma presso una delle sedi della Commissione e dei suoi servizi, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. Esso può essere chiamato a riunirsi in altri luoghi, segnatamente su proposta di uno Stato membro che desideri accogliere il gruppo nel quadro di un evento di particolare rilevanza per il gruppo. Le funzioni di segreteria sono assicurate dai servizi della Commissione. A tali riunioni possono partecipare eventuali altri funzionari della Commissione interessati. 5.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello di regolamento interno adottato dalla Commissione. 6.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo.
Storico versioni

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