Art. 3
Composizione — Nomina
In vigore dal 8 giu 2007
Composizione — Nomina
1. Il gruppo comprende esperti governativi ed esperti indipendenti. Ciascuno Stato membro designa un esperto governativo incaricato di rappresentarlo. La Commissione nomina a titolo personale, scegliendo tra specialisti di alto livello competenti nei settori di cui all’, degli esperti indipendenti incaricati di fornirle consulenze indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno.
2. Si applicano le seguenti disposizioni:
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i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al termine del mandato;
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i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo o al secondo trattino del presente articolo o all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato;
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i nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità nonché sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nomi dei membri sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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