Art. 8

Benchmarking

In vigore dal 23 mag 2007
Benchmarking Possono essere organizzate fra due o più paesi partecipanti attività di benchmarking, sotto forma di raffronti fra metodi di lavoro, procedure o processi, in relazione a indicatori concordati, allo scopo di individuare le migliori pratiche.
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Benchmarking (Art. 8 Decisione (UE) 2007/624) — Testo vigente | Portale Normativo