Art. 7

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

In vigore dal 23 mag 2007
Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni 1.   La Commissione e i paesi partecipanti assicurano il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui al paragrafo 2. 2.   I sistemi di comunicazione e di scambio d’informazioni sono i seguenti: a) la rete comune di comunicazioni/interfaccia comune di sistemi (CCN/CSI); b) il sistema di transito informatizzato (CTS); c) i sistemi tariffari, in particolare il sistema di diffusione di dati (DDS), la nomenclatura combinata (NC), il sistema d’informazione sulla tariffa integrata della Comunità (TARIC), il sistema di informazioni tariffarie obbligatorie europee (EBTI), il sistema dei contingenti tariffari e di sorveglianza (TQS), il sistema d’informazione delle sospensioni (Sospensioni), il sistema di gestione degli specimen (SMS), il sistema informatico per il trattamento delle procedure (ISPP), l’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) e il sistema degli esportatori registrati (REX); d) i sistemi per rafforzare la sicurezza definiti dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (6), in particolare il sistema comunitario di gestione dei rischi, il sistema di controllo all’esportazione (SCE), il sistema di controllo all’importazione (SCI) e il sistema per gli operatori economici autorizzati (AEO); e) ogni nuovo sistema di comunicazione e di scambio d’informazioni in materia doganale, compresi i sistemi doganali elettronici, istituiti nell’ambito della legislazione comunitaria e previsti dal programma di lavoro di cui all’. 3.   I componenti comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni sono l’hardware, il software e i collegamenti di rete, comuni a tutti i paesi partecipanti. La Commissione conclude a nome della Comunità i contratti necessari ad assicurare la natura operativa di questi componenti. 4.   I componenti non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le banche dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra i componenti comunitari e non comunitari, e il software e l’hardware che ciascun paese partecipante ritenga necessari per il pieno funzionamento di detti sistemi nella propria amministrazione. I paesi partecipanti provvedono a mantenere in funzione i componenti non comunitari e ne assicurano l’interoperabilità con i componenti comunitari. 5.   La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti relativi all’allestimento e al funzionamento dei componenti comunitari e non comunitari dei sistemi e dell’infrastruttura di cui al paragrafo 2 al fine di garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il miglioramento continuo. La Commissione e i paesi partecipanti fanno del proprio meglio per conformarsi ai calendari e alle scadenze fissati a questo fine. 6.   La Commissione può rendere il CCN/CSI accessibile ad altre amministrazioni, a fini doganali e non. A copertura dei relativi costi può essere richiesto un contributo finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:624(1):oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo