Art. 3

Partecipazione al programma

In vigore dal 23 mag 2007
Partecipazione al programma 1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2. 2.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: a) paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed ai termini e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari nei pertinenti accordi quadro e nelle decisioni di associazione del Consiglio; b) paesi potenziali candidati, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari. 3.   Al programma possono partecipare anche taluni paesi partner della politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella comunitaria e conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari. 4.   I paesi partecipanti vengono rappresentati da funzionari dell’amministrazione interessata.
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