Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 mag 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)
«amministrazione»: le pubbliche autorità ed altri organismi dei paesi partecipanti responsabili per l’amministrazione doganale e per le altre attività connesse;
2)
«funzionario»: il membro di un’amministrazione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2007:624(1):oj#art-2