Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 mag 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «amministrazione»: le pubbliche autorità ed altri organismi dei paesi partecipanti responsabili per l’amministrazione doganale e per le altre attività connesse; 2) «funzionario»: il membro di un’amministrazione.
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