Art. 18

Adozione di orientamenti strategici

In vigore dal 23 mag 2007
Adozione di orientamenti strategici 1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di rimpatrio e delle misure adottate dalla Comunità nel settore dell'immigrazione clandestina, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale. 2.   Per gli obiettivi del Fondo di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere: a) il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di un passaporto o di altro documento di identità; b) il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non rientrano nel campo di applicazione di accordi comunitari di riammissione o di accordi bilaterali di riammissione, al fine di rafforzare l'obbligo di uno Stato membro in forza del diritto internazionale di riammettere i suoi cittadini; c) il rimpatrio verso un determinato paese di cittadini di paesi terzi e apolidi che sono giunti da tale paese o che vi hanno soggiornato pur non avendone la cittadinanza; d) il rimpatrio di persone che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri, come i richiedenti asilo che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa e le persone che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE; e) il rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili. Per l'obiettivo del Fondo di cui all', paragrafo 1, lettera c), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie volte a promuovere la conoscenza delle norme comuni all'interno dell'Unione europea e la loro integrazione nelle procedure quotidiane di gestione dei rimpatri seguite dalle autorità amministrative degli Stati membri. 3.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007. 4.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.
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Adozione di orientamenti strategici (Art. 18 Decisione (UE) 2007/575) — Testo vigente | Portale Normativo