Art. 45

Conservazione dei documenti

In vigore dal 23 mag 2007
Conservazione dei documenti Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 87 del trattato, l’autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmiai sensi dell’, paragrafo 1. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie conformi autenticate su supporti comunemente accettati.
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Conservazione dei documenti (Art. 45 Decisione (UE) 2007/574) — Testo vigente | Portale Normativo