Art. 44

Sospensione del pagamento

In vigore dal 23 mag 2007
Sospensione del pagamento 1.   La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando: a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l’affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; c) uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli . 2.   La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi. 3.   La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. 4.   Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte dell’importo netto o la soppressione del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell’.
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Sospensione del pagamento (Art. 44 Decisione (UE) 2007/574) — Testo vigente | Portale Normativo