Art. 10

Intervento sussidiario e proporzionale

In vigore dal 23 mag 2007
Intervento sussidiario e proporzionale 1.   Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione. 2.   I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l’entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.
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Intervento sussidiario e proporzionale (Art. 10 Decisione (UE) 2007/574) — Testo vigente | Portale Normativo