Art. 10
Intervento sussidiario e proporzionale
In vigore dal 23 mag 2007
Intervento sussidiario e proporzionale
1. Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.
2. I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l’entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:574:oj#art-10