Art. 6
Gruppi di riferimento
In vigore dal 23 mag 2007
Gruppi di riferimento
Ai fini della presente decisione, i gruppi di riferimento comprendono:
a)
qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra e sia autorizzato a risiedere quale rifugiato in uno degli Stati membri;
b)
qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE;
c)
qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste alle lettere a) e b);
d)
qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;
e)
qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide da reinsediare o reinsediato in uno Stato membro.
Storico versioni
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