Art. 6

Gruppi di riferimento

In vigore dal 23 mag 2007
Gruppi di riferimento Ai fini della presente decisione, i gruppi di riferimento comprendono: a) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra e sia autorizzato a risiedere quale rifugiato in uno degli Stati membri; b) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE; c) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste alle lettere a) e b); d) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE; e) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide da reinsediare o reinsediato in uno Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:573:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Gruppi di riferimento (Art. 6 Decisione (UE) 2007/573) — Testo vigente | Portale Normativo